Accesso civico

Riferimenti normativi
Art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016.

Cosa si intende per accesso civico?
L’art. 5 distingue tra:

  • L’accesso civico c.d. “semplice”, intendendo per tale il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che Padova Attiva S.r.l. è tenuta a pubblicare per legge e che non risultano pubblicati;
  • L’accesso civico c.d. “generalizzato” ovvero il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti da Padova Attiva S.r.l., documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

A chi va presentata l'istanza?
Se la richiesta riguarda informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico c.d. semplice)

  • al Responsabile  della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.)

           modulo per la richiesta di accesso civico al R.P.C.T.

Se la richiesta riguarda dati e documenti ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione (accesso civico c.d. generalizzato)

  • all'Ufficio che detiene i documenti;

           modulo per la richiesta di ulteriori dati e documenti all’Ufficio

Come viene presentata l'istanza
L'istanza può essere presentata in una delle seguenti modalità:

per posta al seguente indirizzo : "Padova Attiva S.r.l. – Corso Stati Uniti 14/D - 35127 Padova"
per posta elettronica (non certificata) inviando, in allegato, l'istanza firmata e corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore, entrambe opportunamente scannerizzate, all'indirizzo: segreteria@padovattiva.it
tramite PEC all'indirizzo padovattiva@legalmail.it  allegando l'istanza ed il documento di identità firmati digitalmente.

Spese rilascio documenti
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.

Presenza di controinteressati
Se l’istanza di accesso civico riguarda dati, documenti o informazioni per i quali si individui un controinteressato (salvi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di quest’ultimo si procede come segue:

  • comunicazione al controinteressato;
  • il controinteressato può presentare motivata opposizione entro 10 gg.;
  • il decorso del termine di 30 gg. per la gestione della richiesta di accesso rimane sospeso fino al ricevimento della motivata opposizione;
  • decorso tale termine Padova Attiva S.r.l. provvede sulla richiesta, valutando i motivi di opposizione;
  • il procedimento si chiude con provvedimento espresso e motivato;
  • dell’esito viene data comunicazione al richiedente e al controinteressato.

Esclusioni e limiti all'accesso civico
L’accesso civico è negato, anche solo in via temporanea, nei seguenti casi, previsti dall'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013:

1. per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a:

a)  sicurezza pubblica e ordine pubblico
b)  sicurezza nazionale;
c)  difesa e questioni militari
d)  relazioni internazionali;
e)  politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f)  conduzione di indagini su reati e il loro perseguimento
g)  regolare svolgimento di attività ispettive.

2. per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi privati

a)  protezione dei dati personali;
b)  libertà e segretezza della corrispondenza;
c)  interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali.

3. nei casi di segreto di Stato e nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge (ad es. dall’art. 24 della L. n 241/1990)

Se i limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto viene consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

Conclusione del procedimento
Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.

1.  Accoglimento

  • l'Ufficio competente trasmette tempestivamente al richiedente i dati/documenti richiesti;
  • se l’istanza riguarda dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., l'Ufficio competente provvede a pubblicarli sul sito e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione dei medesimi indicando il collegamento ipertestuale;

2.  Accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato

salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di 15 gg. dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

3. Rifiuto, differimento e limitazione all'accesso

l'Ufficio competente motiva il provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 33/2013, dandone comunicazione all'interessato nel termine di 30 gg. dalla richiesta.

Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o di mancata risposta entro i 30 gg.
Il richiedente, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8:

  • può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente;

           modulo per la richiesta di riesame al R.P.C.T.

  • può proporre ricorso al TAR avverso la decisione:

          - della Società;

          - in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.

  • può proporre ricorso al Difensore Civico Regionale.

 

Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
Dott.ssa Adifjola Avduramani
tel. 049.772587
e-mail: adifjola.avduramani@padovattiva.it

Informazioni e contatti
Padova Attiva S.r.l. : tel. 049.772587
e-mail: segreteria@padovattiva.it

REGISTRO DEGLI ACCESSI (LINEE GUIDA ANAC FOIA DEL 13.09.2016)