Segnalazione di illeciti - Whistleblowing

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In attuazione della Direttiva UE n. 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n. 24/2023, che raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p) del suindicato decreto Padova Attiva S.r.l. rientra nel novero dei soggetti del settore pubblico.

La segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di Padova Attiva S.r.l. Dott.ssa Adifjola Avduramani, fermo restando il potere di confidenzialità nei confronti del segnalante.

CHI PUO’ SEGNALARE:

Le persone che operano nel contesto lavorativo di Padova Attiva S.r.l., in qualità di:

dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato, a prescindere dalla qualifica contrattuale;

lavoratori autonomi;

titolari di rapporto di collaborazione;

lavoratori, collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Padova Attiva S.r.l.;

liberi professionisti e consulenti;

volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;

persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

COSA SI PUO’ SEGNALARE:

Comportamenti, atti o omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Padova Attiva S.r.l. e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE;

- atti o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’UE;

- attività illecite, non ancora compiute, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della società. I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto. Tali tutele consistono in:

- Tutela della Riservatezza – l’identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche direttamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all’accesso documentale e a quello civico generalizzato;

- Protezione dalle Ritorsioni – è considerato tale qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato p minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

- Limitazioni della Responsabilità – non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto; relative alla tutela del diritto d’autore; riguardanti la protezione dei dati personali e le informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata. La scriminante penale opera quando al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste;

- Misure di sostegno – tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. È istituito presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Quando è accertata con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

COSA NON SI PUÒ SEGNALARE?

Il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con la società o con le figure gerarchicamente sovraordinate. Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT di Padova Attiva S.r.l. di questioni attinenti ad altre amministrazioni. Queste devono essere trasmesse direttamente al RPCT dell’amministrazione in cui si sono verificati o si teme possano verificarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d’ufficio delle segnalazioni da un’amministrazione all’altra.

QUANDO SI PUO’ SEGNALARE:

- quando il rapporto giuridico è in corso;

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- durante il periodo di prova;

- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

COME SEGNALARE:

1) Piattaforma informatica: Padova Attiva S.r.l. ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale dotata di strumenti di crittografia. Prima di segnalare leggere l’Informativa sul trattamento dei dati personali e successivamente accedere alla piattaforma:

https://padovaattiva.whistleblowing.it

compilando anche in forma anonima il questionario sapendo che:

- se in forma anonima la segnalazione sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;

- la segnalazione, effettuata attraverso la compilazione di un questionario, può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia all’interno che all’esterno della società. A completa garanzia della navigazione anonima è sempre consigliabile effettuare l’accesso alla piattaforma al di fuori di reti dotate di sistemi di tracciamento degli accessi per ragioni di sicurezza informatica;

- nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

2) Servizio postale: invio del Modulo di segnalazione debitamente compilato in busta chiusa recante la dicitura “RISERVATA PERSONALE”, al seguente recapito: Padova Attiva S.r.l. - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Corso Stati Uniti, n. 14/D - 35127 PADOVA;

3) Brevi manu: consegna del Modulo di segnalazione debitamente compilato personalmente al RPCT;

4) Incontro diretto con il RPCT concordato telefonicamente al nr. 049772587. La segnalazione viene raccolta durante lo stesso colloquio, verbalizzato mediante resoconto dettagliato della conversazione e firmata da parte del segnalante.

Non è invece utilizzabile la segnalazione tramite posta elettronica.

ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno. Solo in specifici casi previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 è possibile ricorrere ad una ulteriore modalità di segnalazione.

Segnalazione Esterna

Il whistleblower può effettuare una segnalazione esterna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) se al momento della sua presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo di Padova Attiva S.r.l., l’attivazione del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 24 del 2023;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per effettuare una segnalazione esterna accedere al seguente indirizzo:

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Divulgazione pubblica

Divulgare pubblicamente vuol dire rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Tale modalità è utilizzabile se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

e) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

f) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

g) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Per maggiori dettagli sull’istituto del whistleblowing si rimanda al D.Lgs. n. 24/2023.